Descrizione
IL SINDACO
Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dall’art. 3 della legge 5 maggio 1952, 405, relativo all’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari nelle Corti d’Assise e nelle Corti di Assise d’Appello.
INVITA
Tutti i cittadini (uomini e donne) residenti nel Comune, che siano in possesso dei requisiti sotto indicati, a chiedere all’ufficio Comunale NON PIU’ TARDI DEL MESE DI LUGLIO p.v., di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte d’Assisi o di Corte di Assise d’Appello.
I requisiti necessari per essere iscritti nei suddetti elenchi ad assumere quindi l’ufficio di giudice popolare sono i seguenti (artt. 9 e 10 legge 10 aprile 1951, n. 287 e ss.mm.):
- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti d’Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d’Assise d’Appello.
Non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare:
- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Essendo l’Ufficio del Giudice Popolare obbligatorio, la Commissione Comunale, nel compilare gli elenchi, li integrerà con la iscrizione d’ufficio di tutti coloro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Gli interessati per qualsiasi informazione possono rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune (0984-541117 / 0984-541119).
Luzzi, 03/04/2023
IL SINDACO
(Geom. Umberto FEDERICO)
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Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2024, 10:12