Descrizione
PREMESSO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni; |
ACCERTATO che l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi; |
CONSIDERATO, inoltre, che la mancata pulizia dei fondi può creare anche problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità, relativamente ai terreni confinanti con le strade pubbliche; |
CONSIDERATA la necessità di provvedere, con criteri uniformi, nella prevenzione degli incendi nelle campagne, nelle aree boscate, zone limitrofe ai centri abitati, nei depositi di materiali esplodenti ed infiammabili, in dipendenza di accensione o esplosioni; |
RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi; |
VISTA la Legge 21.11.2000 n°353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi; |
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali; |
VISTO l'art. 10 della legge n. 353 del 2000; |
VISTO l’art. 29 del D.lvo 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni; |
VISTO l'art. 7 - bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 in tema di sanzioni amministrative; |
VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica e dell'ambiente; |
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni; |
VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale; |
VISTI Gli artt.449, 650 e 652 del Codice Penale; |
VISTI Gli artt. 845 e 896 del Codice Civile. |
VISTI Gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 |
VISTO il D. L. 14/2017 conv. in L. 48/2017 VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile. CONSIDERATO che il periodo di grave pericolosità decorre dal 15 giugno al 30 settembre è fatta salva la eventualità di estendere tale periodo in relazione all’andamento climatico. Durante la rimanente parte dell’anno, in presenza di rischio incendi legato a particolari condizioni climatiche, con apposito atto regionale sarà dichiarato lo stato di pericolosità.
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O R D I N A
ART.1
Durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 Settembre 2024 è fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di Luzzi:
- Accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- esercitare attività pirotecnica;
ART. 2
I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere eseguiti costantemente nel periodo sopra indicato all’art. 1, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all’assistenza della Forza Pubblica.
CHE le suddette operazioni dovranno essere effettuate rigorosamente “per il corrente anno” entro il 20 GIUGNO.
ART. 3
La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del centro abitato, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 3,00.
ART. 4
Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.
ART. 5
I concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00.
ART. 6
I proprietari e i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l’obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;
ART. 7
I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt 10,00;
ART. 8
Tutte le aziende-stabilimenti industriali oltre il normale diserbo interno agli stabilimenti, previsto per legge, dovranno mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne allo stabilimento, compresi i canali, alvei e corsi d’acqua, ove esistessero tratti di interconnessione tra gli stabilimenti.
ART. 9
Tutte le aree destinate all’edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell’esecuzione d’Ufficio a spese del proprietario inadempiente.
ART. 10
Possono essere consentite le attività pirotecniche, previa richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre Antincendi Boschivi (A.I.B.) opportunamente abilitate a presidiare l’area interessata dalle attività pirotecniche, per tutta la durata dell’attività pirotecnica ed in grado di controllare l’eventuale innesco e propagazione di incendi.
SANZIONI
1) - nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di € 173.00 a € 694.00 determinata ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada e ss.mm.
2) - nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di € 400,00 (quattrocento/00) per i terreni ubicati nell’agglomerato urbano e € 150,00 (centocinquanta/00) per i terreni ubicati fuori dall’agglomerato urbano per come previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
3) - nel caso di procurato incendio a seguito dell’esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio durante il periodo dal 15 giugno al 30 Settembre 2024 sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 5.000,00 e non superiore a € 50.000,00 ai sensi dell’art.10 della Legge n. 353 del 21/11/2000 e ss.mm.
A carico degli inadempimenti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell’art.650 del codice penale.
RICORDA
Che ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia l’incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
Comando Provinciale Vigili del Fuoco |
Telefono |
115 |
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Gruppo Carabinieri Forestale Cosenza |
Telefono |
1515 |
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Comando Polizia Municipale Luzzi |
Telefono |
0984541000 |
0984541004 |
Comando Stazione Carabinieri Luzzi |
Telefono |
0984549010 |
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Comune di Luzzi |
Telefono |
0984541111 |
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Questura di Cosenza |
Telefono |
0984/898011 |
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Provincia di Cosenza |
Telefono |
0984 814661 |
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DISPONE
che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.
Inserita nel sito ufficiale del Comune www.comunediluzzi.it;
Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.
La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Cosenza protocollo.prefcs@pec.interno.it, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza com.cosenza@cert.vigilfuoco.it, al Gruppo Carabinieri Forestali Cosenza fcs42746@pec.carabinieri.it, alla Stazione Carabinieri di Luzzi tcs26615@pec.carabinieri.it, al locale Comando di Polizia Municipale poliziamunicipale@comunediluzzi.legalmail.it, all'Azienda Sanitaria Territoriale, Cosenza igienepubblica@pec.aspcs.gov.it; all’ANAS di Cosenza anas.sarc@postacert.stradeanas.it, Alla Provincia di Cosenza protocollo@pec.provincia.cs.it, U.D.P. 1 - "Ufficio di prossimità di Cosenza procivcalabria.cs@pec.protezionecivilecalabria.it e alla Regione Calabria AUA Protezione Civile – Catanzaro sor@pec.protezionecivilecalabria.it.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria e nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
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Il Sindaco |
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Umberto Federico / ArubaPEC S.p.A. |
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Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2024, 12:00