Descrizione
AVVISO PUBBLICO
Per l’assegnazione delle risorse previste dal “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per l’annualità 2021.
ARTICOLO 1
Contesto e finalità dell’Avviso
Il presente avviso pubblico è volto a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico del Comune di Luzzi attraverso:
a) TIPOLOGIA DI INTERVENTO A: la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario;
b) TIPOLOGIA DI INTERVENTO B: la concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;
ARTICOLO 2
Riferimenti normativi
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, comma 65-ter, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»;
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1, comma 196, secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65- ter, della legge 27dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14.12.2021 che riparte il ‘Fondo di sostegno ai comuni marginali’ per gli anni 2021-2023 e con il quale sono stati stabiliti, tra l’altro, i beneficiari;
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Delibera di Giunta n. 103 del 08 agosto 2022 è stato approvato lo schema di Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione delle categorie di interventi cui destinare le risorse ed è stato nominato RUP il Responsabile del settore AAII;
Delibera di G.C. n. 127 del 19/09/2022 di approvazione dello schema di avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse previste dal “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per l’annualità 2021 con i relativi allegati;
ARTICOLO 3
Dotazione finanziaria
L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a euro 93.209,79 a valere sulla quota della prima annualità del DPCM 30/09/2021 secondo la seguente ripartizione:
- Tipologia di intervento A: € 20.000,00;
- Tipologia di intervento B: € 73.209,79.
Si precisa che nel caso in cui dovessero registrarsi, in una delle due tipologie di intervento, richieste inferiori alle risorse disponibili, le risorse non utilizzate saranno destinate al finanziamento delle richieste previste per l’altra tipologia di intervento.
Qualora, infine, la somma complessiva delle agevolazioni richieste dalle imprese o dalle persone fisiche, dovesse superare il plafond di risorse finanziarie mobilitate, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di coesione sociale, le stesse verranno spalmate su tutte le istanze che saranno dichiarate ammissibili e, conseguentemente il contributo richiesto verrà ridotto proporzionalmente all’entità della somma richiesta dal soggetto partecipante.
ARTICOLO 4
Condizionalità ex ante Aiuti di Stato
Le agevolazioni di cui al presente avviso, relative alla tipologia di intervento “B”, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.
Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato,
ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
ARTICOLO 5
Soggetti Beneficiari
I beneficiari sono:
TIPOLOGIA DI INTERVENTO A) le persone fisiche che intendono trasferire la propria residenza e dimora abituale nel comune a titolo di concorso alle spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.
Nel caso di trasferimento di un intero nucleo familiare il contributo è concesso una sola volta e per un unico componente.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO B) le “nuove attività economiche” che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Luzzi.
Con “nuove attività economiche” si intendono:
a) Le attività costituite dopo la pubblicazione del presente avviso;
b) Le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente Avviso.
Per “nuova attività economica” si intende anche l’attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva.
I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio comunale che si limitano semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.
I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:
a) Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all’unità operativa destinataria dell'intervento, un’attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale-agricola) o IN ALTERNATIVA proporre istanza in qualità di COSTITUENDA impegnandosi ad avviare l’attività, per mezzo dell’iscrizione nel registro delle imprese della CCIA, entro entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’ammissibilità a contributo.
b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
iii. frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
ARTICOLO 6
Spese ammissibili
TIPOLOGIA DI INTERVENTO “B”
Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull’ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:
a) MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all’implementazione del lavoro in modalità smart working; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all’introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l’impatto del Covid-19.
Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa.
b) OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE, strettamente necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all’introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l’impatto del Covid-19.
c) PROGRAMMI INFORMATICI, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
d) SERVIZI DI CONSULENZA ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto;
e) POLIZZE ASSICURATIVE. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto;
Sono in ogni caso escluse:
a) le spese per l’acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell’impresa richiedente l’agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell’art. 1523 del Codice Civile;
c) i lavori in economia;
d) l’acquisizione di azioni o quote di un’impresa;
e) gli interessi passivi;
f) i beni acquistati a fini dimostrativi;
g) imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l’IVA sulle attività che realizza nell’ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell’IVA; diversamente, se l’IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell’IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
h) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
i) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
j) l’avviamento;
k) beni acquistati con permute e contributi in natura;
l)mezzi targati.
Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
ARTICOLO 7
Caratteristiche dell’agevolazione
TIPOLOGIA DI INTERVENTO “A”
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo di € 5.000,00 a titolo di concorso alle spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili, ubicati nel territorio del Comune di Luzzi, da destinare ad abitazione principale del beneficiario.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO “B”
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto non superiore al 60% dell’investimento complessivo e fino ad un massimo di € 20.000,00, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili.
Eventuali economie in fase di rendicontazione verranno ripartite proporzionalmente agli aventi diritto garantendo il pieno utilizzo delle somme a disposizione.
ARTICOLO 8
Cumulo
Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.
ARTICOLO 9
Modalità di presentazione della domanda
Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l’indicazione del possesso dei requisiti definiti dall’Articolo 5 del presente avviso, secondo i format Allegati e costituiscono parte integrante del presente avviso.
Le domande di contributo possono essere presentate fino alle ore 23:59 del 02/11/2022 tramite Pec a: protocollogenerale@comunediluzzi.legalmail.it avente ad oggetto: “Bando per l’assegnazione contributi a valere sul fondo comuni marginali Annualità 2021”.
Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Luzzi. Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura.
A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal richiedente in caso di trasferimento di residenza di un intero nucleo familiare (tipologia di intervento A) o dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società (tipologia di intervento B).
Pena l’esclusione, la domanda (allegato A), redatta in conformità agli allegati, dovrà essere corredata da:
a) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente o del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
b) Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite (tipologia di intervento B);
c) Preventivi (tipologia di intervento B);
d) In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità (tipologia di intervento B);
e) Piano economico della proposta progettuale (allegato B) (sia in formato pdf che in formato excel) (tipologia di intervento B);
f) Dichiarazione sostitutiva “De Minimis” (Allegato C).
Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell’ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.
ARTICOLO 10
Valutazione delle istanze
La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.
Ricevibilità e ammissibilità
Il Responsabile del Procedimento, procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell’istanza mediante la verifica della:
• presentazione entro i termini di scadenza di cui all’articolo 9;
• presentazione della domanda secondo la modalità prevista dall’art. 9, redatta in conformità agli allegati del Bando e firmata:
o dalla persona fisica che trasferisce la residenza o dal capofamiglia (tipologia di intervento A);
o dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società (tipologia di intervento B);
• presenza degli allegati di cui all’articolo 9.
Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.
Istanze ammissibili
Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento, con l’aiuto di un esperto tecnico in seno all’amministrazione, procede a stilare l’elenco delle istanze ammissibili a contributo con l’importo del contributo concedibile e delle irricevibili/inammissibili sulla base dei seguenti criteri premiali:
Criteri
Indicatori
Punteggio
Qualità Progettuale
Sostenibilità e Congruità del Piano Economico/finanziario presentato in base alla tipologia di attività che si intende realizzare
50
Impatto del progetto sul miglioramento della coesione sociale
Sinergie con altre attività economiche del territorio
20
Ricadute occupazionali
10
Valorizzazione delle potenzialità del territorio (es. produzioni artigianali ed agricole)
20
La conclusione dell’attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 45 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.
ARTICOLO 11
Provvedimenti amministrativi conseguenti all’istruttoria
Il Responsabile del Procedimento con appositi provvedimenti approva gli elenchi delle domande:
• ammissibili a contributo;
• irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/inammissibili.
I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: https://www.comunediluzzi.it/
La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Comune al beneficiario e dovrà essere inserito in tutti i documenti contabili.
ARTICOLO 12
Modalità di erogazione del contributo
TIPOLOGIA DI INTERVENTO “A”
In un’unica soluzione all’atto del cambio della residenza.
La residenza dovrà essere mantenuta per un periodo non inferiore a 5 anni, pena la decadenza del contributo e l’avvio del procedimento per il recupero delle somme concesse.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO “B”
A seguito della pubblicazione degli elenchi di cui all’art. 11, il destinatario finale provvederà, entro 15 giorni, all’accettazione dell’aiuto e alla dimostrazione, ove necessario, dell’avvio dell’attività economica. La mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.
Ricevuta l’accettazione dell’aiuto da parte del destinatario finale, il Soggetto Gestore procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e provvederà alla pubblicazione dell’atto di concessione definitivo (graduatoria definitiva).
La data di concessione dell’aiuto, anche per le finalità di cui al Reg.UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto.
La liquidazione del contributo sarà effettuata mediante accredito sull’IBAN del conto corrente bancario o postale dichiarato in sede di domanda dal beneficiario in due tranche:
- il 70% del contributo a titolo di anticipazione;
- il 30% del contributo a titolo di saldo a fronte della dimostrazione di aver speso il 100% dell’anticipo ricevuto.
Il modulo di richiesta, che sarà fornito dall’Amministrazione, deve essere corredato della seguente documentazione:
Quota Anticipazione:
- Modello di richiesta anticipazione;
- Polizza fidejussoria pari al 30% del contributo assegnato.
Quota Saldo:
- Modello di richiesta saldo;
- Elenco riepilogativo dei titoli di spesa;
- Copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati pari all’importo dell’anticipazione ricevuta;
- Copia degli estratti conto bancari/postali con evidenziati i relativi movimenti;
I beneficiari dovranno presentare, entro 60 giorni dall’erogazione del saldo, pena la decadenza del contributo, tutta la documentazione comprovante i pagamenti relativi alla quota di saldo.
Tutte le fatture e i documenti contabili dovranno essere intestati all’impresa richiedente il contributo.
Tutte le fatture dovranno essere quietanzate con pagamenti tracciabili e diretti da cedente a cessionario (nel caso di fattura quietanzata parzialmente sarà considerato solo l’importo quietanzato e non quello dell’intera fattura).
Non sono ammessi pagamenti in contanti e ogni singolo pagamento dovrà fare esplicito riferimento alla relativa fattura e al cedente.
I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d’investimento entro i termini previsti. Per provati motivi, l’Amministrazione comunale, valutato lo stato di realizzazione del progetto d’investimento agevolato, può concedere una proroga fino ad un massimo di 30 giorni, previa istanza motivata dei Beneficiari, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell’istanza stessa, una sola volta nel corso del progetto.
Ad ogni modo, considerato che il Comune, ha l’obbligo di rendicontare le somme assegnate entro il 30 giugno 2023, le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro il 30 aprile 2023.
L’aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 125, par. 4 lettera b) del Reg. (UE) n.1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall’Amministrazione comunale.
ARTICOLO 13
Obblighi del beneficiario
Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede, nel rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati,
comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso;
- presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo di cui al successivo Articolo 14;
- comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- conservare, nel fascicolo dell’operazione, l’originale della marca da bollo utilizzata per l’istanza di finanziamento”.
ARTICOLO 14
Le dichiarazioni rese dagli istanti nell’ambito del presente intervento saranno oggetto di una prima verifica a campione da parte degli organi di controllo dell’Amministrazione competente, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti.
In caso di falsa dichiarazione, gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all’applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all’attivazione delle procedure si sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.
ARTICOLO 15
Revoche
Costituiscono causa di revoca totale delle agevolazioni:
- la cessazione definitiva, entro cinque anni dall’erogazione del saldo del contributo, dell’attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione la perdita dei requisiti di ammissibilità o l’ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo;
- il trasferimento dell’attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio comunale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla conclusione dell’intervento;
- il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli circa la realizzazione degli interventi;
- l’omessa trasmissione della documentazione finale al comune;
- in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
- ogni altra causa di revoca prevista dalla legge.
ARTICOLO 16
TUTELA DELLA PRIVACY
Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).
I beneficiari, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e/o Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell’importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.
ARTICOLO 17
Responsabile del Procedimento
1. Il titolare del procedimento è il Comune di Luzzi.
Il Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Marilena Palermo.
Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollogenerale@comunediluzzi.legalmail.it
ARTICOLO 18
Disposizioni Finali
L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Luzzi
Luzzi, lì 13/10/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Marilena PALERMO
A cura di
Allegati
Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2024, 10:57